LA NOVITÀ

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021, numero 36, vengono apportate significative modifiche al quadro normativo che disciplina i professionisti dello sport. Questo decreto, dopo la sua ultima proroga stabilita dal Decreto Milleproroghe, è diventato operativo a partire dal 1 luglio 2023.

La riforma affronta diversi aspetti rilevanti riguardanti il contratto dei lavoratori nel settore sportivo, introducendo importanti novità, tra cui anche misure per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti nell’ambito dell’applicazione del Decreto Legislativo 81/2008.

CHI È IL LAVORATORE SPORTIVO

Innanzitutto, il Decreto Legislativo 36/2021 offre una chiara definizione del termine “lavoratore sportivo”.

L’articolo 25 del Decreto stabilisce che il lavoratore sportivo può essere identificato come l’atleta, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, svolge attività sportiva in cambio di una compensazione economica.

Inoltre, rientrano in questa categoria i membri tesserati che eseguono compiti essenziali per l’organizzazione di attività sportive, a condizione che non siano di natura amministrativa o gestionale.

Non rientrano nella definizione di lavoratore sportivo gli atleti amatoriali e i volontari coinvolti nell’organizzazione diretta di attività sportive, nell’istruzione o nella preparazione degli atleti.

Le loro attività sportive non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non implicano un compenso monetario, tranne il rimborso delle spese sostenute durante il servizio.

Lavoratore sportivo e D.Lgs 81/08 (Sicurezza sul lavoro)

A partire dal 1 luglio 2023, se qualcuno viene classificato come lavoratore sportivo e svolge attività retribuita nell’ambito dello sport, sarà considerato un lavoratore subordinato in conformità con il Decreto Legislativo 81/2008.

Tuttavia, ci sono delle eccezioni a questa regola:

  1. Se la prestazione lavorativa riguarda esclusivamente un singolo evento sportivo o più eventi che si svolgono in un breve periodo di tempo.
  2. Se la prestazione lavorativa è continua ma non prevede un orario di lavoro che supera le 8 ore a settimana, 5 giorni al mese o 30 giorni all’anno.

In queste circostanze specifiche, a causa del nuovo quadro regolatorio introdotto dalla Riforma, l’articolo 33 stabilisce che il Decreto Legislativo 81/2008 sarà applicato ai lavoratori che rientrano in questi casi.

Lavoratori Autonomi

Per i lavoratori che non rientrano nella definizione di “lavoratore subordinato” menzionata precedentemente o che operano nel campo dilettantistico, si presume che siano lavoratori autonomi, in una modalità di collaborazione coordinata e continuativa.

Questa presunzione di autonomia implica che non saranno applicati i requisiti formativi e i controlli sanitari previsti dal Decreto Legislativo 81/2008.

Tuttavia, questa presunzione è valida solo se la durata delle prestazioni contrattuali, pur essendo continue, non supera le 18 ore a settimana, escludendo il tempo dedicato alla partecipazione a eventi sportivi.

Idoneità psico-fisica e sorveglianza sanitaria

In base all’articolo 33 del Decreto Legislativo 36/2021, i professionisti dello sport sono tenuti a ottenere una certificazione medica che attesti la loro idoneità fisica e mentale.

Questo certificato deve essere emesso da un medico iscritto all’albo dei medici specializzati in medicina sportiva.

In aggiunta, i lavoratori sportivi saranno soggetti a controlli medici regolari condotti da un professionista sanitario competente, che si baseranno sull’individuazione dei rischi specifici correlati alla loro attività.

Lavoratori minori

Nel giro di un anno dall’applicazione della Riforma dello Sport, verranno introdotte nuove leggi con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro durante le attività sportive svolte da minori.

Questi regolamenti saranno armonizzati con le leggi già esistenti che riguardano la tutela dei lavoratori minori.

Diritti di tutela dei lavoratori sportivi

Per quanto riguarda i lavoratori sportivi, saranno soggetti alle regole standard, comprese quelle relative alla previdenza sociale, che coprono situazioni come malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità e protezione contro la disoccupazione involontaria. Questo dipenderà dalla natura legale del loro rapporto di lavoro.

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